Art. 3.

      1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate azioni esecutive. Quelle precedentemente intraprese restano sospese sino all'esito del procedimento di prevenzione e i beni oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.

 

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      2. Le esecuzioni vanno riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca esse si estinguono.
      3. In caso di confisca, il creditore procedente e quelli intervenuti anteriormente al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2741 e seguenti del codice civile, se ed in quanto siano stati ammessi nel procedimento di verifica dei crediti previsto dagli articoli 2, 4 e 5.
      4. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, il terzo, che sia parte del giudizio, deve essere chiamato a intervenire nel procedimento di prevenzione e può, con l'assistenza del difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le proprie deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini dell'accertamento del proprio diritto. Il giudizio prosegue davanti al giudice della prevenzione. In caso di revoca definitiva della cautela o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato a intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno.